Fabbricati rurali
I titolari di diritti reali su fabbricati rurali, e non solo su quelli che hanno perso i requisiti di ruralità, hanno lobbligo di dichiararli al Catasto edilizio urbano.
In particolare, per quelli già censiti al Catasto terreni, il termine è scaduto il 30 novembre 2012 ed è stato prorogato al 31 maggio 2013 per i soli fabbricati ubicati nei Comuni interessati dagli eventi sismici del maggio 2012.
Sono esclusi dallobbligo di accatastamento e non costituiscono oggetto di inventariazione i seguenti fabbricati
- manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati
- serre adibite alla coltivazione e alla protezione delle piante sul suolo naturale
- vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni
- manufatti isolati privi di copertura
- tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri e di volumetria inferiore a 150 metri cubi
- manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.
In caso di mancato adempimento, il Comune chiede agli intestatari catastali di presentare la dichiarazione di aggiornamento e qualora gli stessi non vi provvedano, gli Uffici provinciali - Territorio dellAgenzia procedono allaccertamento in sostituzione del soggetto inadempiente, con oneri a carico dello stesso e applicando le sanzioni previste dalla legge.
Di seguito le modalità per mettersi in regola, la modulistica e la normativa di riferimento, recapiti e orari degli Uffici provinciali - Territorio.
Come e dove ottenere il servizio
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