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Statuto

Testo deliberato nella riunione del Comitato Direttivo del 13 dicembre 2000, coordinato con le modifiche ed integrazioni deliberate nella riunione del Comitato Direttivo del 19 gennaio 2001.

Statuto definitivo

Articolo 1

Agenzia del territorio

1. L’agenzia del territorio, di seguito denominata agenzia, istituita ai sensi dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di seguito denominato decreto istitutivo, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

2. L’agenzia è sottoposta all’alta vigilanza del Ministro delle finanze e al controllo della Corte dei conti che lo esercita secondo le modalità previste dalla legge.

3. L’attività dell’agenzia è regolata dal decreto istitutivo, dalle norme del presente statuto e dalle norme regolamentari emanate nell’esercizio della propria autonomia.

4. L’agenzia ha la sua sede centrale in Roma.

Articolo 2

Fini istituzionali

1. L’agenzia svolge tutte le funzioni ed i compiti statali ad essa attribuiti dalla legge in materia di catasto, di servizi geotopocartografici e di conservazione dei registri immobiliari; costituisce l’anagrafe integrata dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale; assicura l’integrazione delle attività statali in materia con quelle attribuite agli enti locali. A tali fini, l’agenzia assicura ai soggetti interessati l’accesso più semplice alle informazioni ed ai dati promuovendo, a livello nazionale, l’interscambio e la disponibilità di dati catastali aggiornati in collegamento con le anagrafi territoriali costituite presso gli enti locali, curando l’adeguamento delle metodologie e dei criteri estimativi e il miglioramento del sistema di pubblicità immobiliare, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia.

2. L’agenzia assicura i servizi di competenza statale relativi al catasto, i servizi geotopocartografici e quelli relativi alla conservazione dei registri immobiliari; gestisce l’osservatorio del mercato immobiliare, servizi estimativi, nonché altri servizi tecnici, già di competenza del dipartimento del territorio.

3. L’agenzia supporta il trasferimento delle funzioni catastali agli enti locali; costituisce l’organismo tecnico di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, svolgendo i compiti dallo stesso previsti; può gestire, sulla base di apposite convenzioni stipulate con i comuni o, se delegate, con associazioni di comuni e comunità montane, i servizi relativi alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento del catasto di competenza comunale.

4. L’agenzia assicura il supporto alle attività del Ministero delle finanze e la collaborazione con le altre agenzie fiscali e con gli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in settori della fiscalità di competenza statale.

5. L’agenzia presta la propria collaborazione, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, alle istituzioni dell’Unione europea e svolge i compiti necessari per l’adempimento, nelle materie di competenza, degli obblighi internazionali assunti dallo Stato; promuove ogni utile rapporto con i corrispondenti organismi internazionali.

Articolo 3

Federalismo fiscale

1. L’agenzia, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, assicura la collaborazione con il sistema delle autonomie locali, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, secondo i principi del federalismo fiscale.

2. L’agenzia promuove e fornisce servizi alle regioni ed agli enti locali per la gestione dei servizi nelle materie di sua competenza, stipulando apposite convenzioni e articolando la propria organizzazione periferica in modo da favorire lo svolgimento delle attività di collaborazione e di supporto alle regioni e agli enti locali.

3. L’agenzia stabilisce forme e strumenti di collaborazione e reciproca informazione con il sistema delle autonomie locali, anche ai fini della determinazione dei contenuti della convenzione di cui all’articolo 59 del decreto istitutivo e del perseguimento dei risultati previsti dalla convenzione stessa.

Articolo 4

Attribuzioni

1. L’agenzia, nel perseguimento della propria missione e dei propri scopi istituzionali, esercita, in particolare, le seguenti funzioni ed attribuzioni:

a) gestione dell’anagrafe integrata dei beni immobiliari;

b) attività catastali di competenza dello Stato, assicurando l’unitarietà ed il coordinamento operativo del sistema, lo sviluppo di metodologie e criteri uniformi di rilevazione, stima e classificazione, la regolarità dei flussi informativi ed il relativo controllo qualità;

c) servizi geotopocartografici, assicurando le attività di rilevazione e di diffusione, anche individuando le metodologie generali per l’esecuzione;

d) servizi di pubblicità immobiliare e di conservazione dei registri immobiliari, semplificando l’accesso alle informazioni;

e) gestione dell’osservatorio del mercato immobiliare e di servizi estimativi che può offrire sul mercato;

f) fornitura di servizi, consulenze e collaborazioni nelle materie di competenza, a soggetti pubblici e privati, sulla base di disposizioni di legge, di rapporti convenzionali e contrattuali;

g) promozione e partecipazione ai consorzi e alle società previsti dall’articolo 59, comma 5, del decreto istitutivo;

h) assistenza agli utenti;

i) riscossione dei tributi di competenza e relativo controllo;

l) gestione del contenzioso e dei procedimenti di volontaria giurisdizione.

2. Nell’esercizio delle proprie funzioni ed attribuzioni, l’agenzia promuove lo sviluppo di un sistema di conoscenze integrato sul territorio e assicura la disponibilità di informazioni certe e aggiornate.

Articolo 5

Organi

1. Ai sensi dell’articolo 67 del decreto istitutivo, gli organi dell’agenzia sono:

a) il direttore dell’agenzia;

b) il comitato direttivo;

c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il direttore dell’agenzia, nominato con le modalità di cui all’articolo 67, comma 2 del decreto istitutivo, resta in carica per cinque anni. L’incarico, che comporta un rapporto di lavoro subordinato con l’agenzia, è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale pubblica o privata e con qualsiasi attività, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell’agenzia.

3. Il comitato direttivo è nominato per la durata di cinque anni, secondo le modalità stabilite dall’articolo 67, comma 3, del decreto istitutivo ed è composto, oltre che dal direttore dell’agenzia che lo presiede, da sei membri, tre dei quali sono nominati in quanto dirigenti dell’agenzia preposti a strutture di vertice centrali e periferiche, quali risultano dal regolamento di amministrazione o, comunque, operanti nei principali settori dell’agenzia. Il comitato è integrato da due membri nominati su designazione della conferenza Stato-città ed autonomie locali, secondo quanto previsto dall’articolo 64, comma 4. Con le medesime modalità si procede anche alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall’incarico, inclusa la sostituzione dei componenti che cessano dagli incarichi dirigenziali in base ai quali sono stati scelti.

4. Le incompatibilità sancite dall’articolo 67, comma 2 e comma 5, del decreto istitutivo operano a partire dalla data fissata con il decreto ministeriale di cui all’articolo 73, comma 4, del decreto istitutivo; dalla stessa data decorre il rapporto di lavoro di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Il collegio dei revisori dei conti è nominato per la durata di cinque anni, ai sensi dell’articolo 67, comma 4, del decreto istitutivo ed è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori contabili. I membri del collegio dei revisori possono essere confermati una sola volta. Ai membri del collegio si applica l’articolo 2399 del codice civile.

6. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sono posti a carico del bilancio dell'agenzia.

Articolo 6

Attribuzioni del direttore

1. Il direttore è il legale rappresentante dell’agenzia, la dirige e ne è responsabile. Il direttore svolge tutti i compiti non espressamente assegnati dalle disposizioni di legge e dal presente statuto ad altri organi e in particolare:

a) presiede il comitato direttivo e propone allo stesso lo statuto, i regolamenti, gli atti generali che regolano il funzionamento dell’agenzia, i piani aziendali, il budget aziendale, il bilancio e le spese superiori all’ammontare di cinque miliardi di lire, la costituzione o la partecipazione ai consorzi e alle società di cui all’articolo 59, comma 5 del decreto istitutivo;

b) determina le scelte strategiche aziendali, previa valutazione del comitato direttivo;

c) stipula la convenzione di cui all’art. 59 del decreto istitutivo, sentito il comitato direttivo e consultate, a termini dell’articolo 16, comma 2, del presente statuto, le organizzazioni sindacali;

d) provvede, nei limiti e con le modalità previsti dalle norme, dai contratti collettivi e dal regolamento di amministrazione, alle nomine dei dirigenti, sottoponendo alla valutazione preventiva
del comitato direttivo quelle relative alle strutture di vertice;

e) determina gli indirizzi e i programmi generali necessari per raggiungere i risultati previsti dalla convenzione e attribuisce le risorse necessarie per l’attuazione dei programmi e dei progetti;

f) pone in essere gli atti di gestione ed esercita i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, fatte salve le competenze dei dirigenti;

g) determina le forme e gli strumenti di collaborazione diretta con le altre agenzie fiscali e con gli altri enti e organi che comunque esercitano funzioni in settori della fiscalità di competenza dello Stato, nonché con il sistema delle autonomie locali e dà attuazione agli indirizzi del ministro ai fini del coordinamento di cui all’articolo 56, comma 1, lett. d) del decreto istitutivo;

h) assicura l’attività di supporto dell’agenzia nei confronti del Ministero delle finanze;

i) partecipa, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla contrattazione del comparto delle agenzie fiscali e sottoscrive i contratti integrativi e gli accordi collettivi dell’agenzia.

2. In caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo, le attribuzioni del direttore sono esercitate da un componente del comitato direttivo, nominato dallo stesso comitato direttivo, tra i dirigenti dell’agenzia, su proposta del direttore nella prima seduta successiva all’entrata in vigore del presente Statuto. La deliberazione è trasmessa al Ministro.

Articolo 7

Attribuzioni del comitato direttivo

1. Il comitato direttivo delibera, su proposta del direttore, sullo statuto, i regolamenti, gli atti generali che regolano il funzionamento dell’agenzia, il bilancio, i piani aziendali, il budget aziendale, le spese superiori all’ammontare di cinque miliardi di lire, la costituzione o la partecipazione ai consorzi e alle società di cui all’articolo 59, comma 5 del decreto istitutivo e negli altri casi previsti dai regolamenti di contabilità ed amministrazione.

2. Il comitato direttivo valuta le scelte strategiche aziendali ed esprime parere in tutti i casi previsti dalle disposizioni del decreto istitutivo e del presente statuto e negli altri casi previsti dai regolamenti di contabilità ed amministrazione.

3. Il comitato direttivo valuta ogni questione che il direttore ponga all’ordine del giorno.

Articolo 8

Funzionamento del comitato direttivo

1. Il comitato direttivo si riunisce su convocazione del direttore ogniqualvolta egli lo ritenga necessario e comunque almeno quattro volte all’anno. Il comitato direttivo si riunisce comunque entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta del Ministro di una nuova delibera relativa ad un atto sottoposto a controllo e sospeso per ragioni di legittimità o di merito ai sensi dell’articolo 60, comma 2 del decreto istitutivo.

2. Su specifici argomenti il direttore ha facoltà di invitare ad assistere alla seduta del comitato direttivo i rappresentanti di altre amministrazioni o agenzie, nonché esperti, interni ed esterni, nelle materie da trattare.

3. L’avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta, l’ora della stessa e l’ordine del giorno deve essere inviato, tramite raccomandata o a mezzo telefax o posta elettronica, almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta e, in caso d’urgenza, almeno dodici ore prima.

4. Nei casi di cui al comma 1, secondo periodo, del presente articolo, il direttore deve fissare la seduta entro due giorni dalla ricezione della richiesta del ministro. In mancanza, il comitato è convocato dal presidente del collegio dei revisori dei conti.

5. Il comitato si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti la metà più uno dei suoi componenti. In mancanza dell’avviso di convocazione, il comitato si intende regolarmente costituito quando siano intervenuti alla seduta tutti i suoi componenti. In questa ipotesi, ogni componente può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato.

6. Le sedute del comitato sono presiedute dal direttore o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, ovvero dal componente più anziano di età.

7. Le deliberazioni di competenza del comitato sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di colui che presiede il collegio.

8. Quando il comitato è chiamato a deliberare sullo statuto, le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei componenti.

9. Delle sedute del comitato è redatto apposito verbale.

Articolo 9

Attribuzioni del collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti:

a) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;

b) vigila sull’osservanza delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti dell’agenzia;

c) esamina il budget e controlla il bilancio;

d) accerta periodicamente la consistenza di cassa;

e) redige le relazioni di propria competenza;

f) può chiedere al direttore notizie sull’andamento e la gestione dell’agenzia, ovvero su singole questioni, riferendo al ministro delle finanze le eventuali irregolarità riscontrate;

3. svolge il controllo di regolarità secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

4. esercita ogni altro compito relativo alla revisione dei conti.

2. I membri del collegio assistono senza diritto di voto alle sedute del comitato direttivo. I membri che, in un anno, non assistono senza giustificato motivo a più di due sedute del comitato direttivo, decadono dall’ufficio.

Articolo 10

Funzionamento del collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è convocato dal presidente, anche su richiesta dei componenti, ogniqualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno ogni trimestre.

2. Le deliberazioni del collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il componente dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale il proprio dissenso.

3. Le sedute del collegio debbono risultare da apposito verbale che viene trascritto sul libro dei verbali del collegio, custodito presso l’agenzia.

Articolo 11

Dirigenza

1. I dirigenti dell’agenzia:

a)
curano l’attuazione degli indirizzi e dei programmi generali predisposti dal direttore per l’attuazione della convenzione,
adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione ed esercitando i relativi poteri di spesa
e di acquisizione delle entrate;

b) formulano proposte ed esprimono pareri al direttore;

c) dirigono, controllano e coordinano l’attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

d) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici;

e) esercitano i poteri ad essi delegati dal direttore generale.

Articolo 12

Strutture di controllo interno

1. Gli organi di controllo interno dell’agenzia sono strutturati secondo le disposizioni generali del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e secondo le specifiche modalità previste dal regolamento di amministrazione.

Articolo 13

Principi generali di organizzazione e di funzionamento

1. L’agenzia è articolata in uffici centrali e periferici. Tale articolazione, durante il processo di attuazione del regolamento di amministrazione, corrisponde a quella preesistente per le strutture del dipartimento del territorio, le cui funzioni, ai sensi dell’articolo 57, comma 1 del decreto istitutivo, sono trasferite all’agenzia.

2. Con il regolamento di amministrazione, nell’esercizio della propria autonomia organizzativa, l’agenzia, ai sensi dell’articolo 71, comma 3 del decreto istitutivo, disciplina, favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i cittadini e l’erogazione efficiente ed adeguata dei servizi, l’organizzazione interna centrale e periferica e il funzionamento degli uffici, stabilendo la dotazione organica complessiva degli stessi e dettando le norme per l’assunzione del personale, per la formazione professionale e le regole e le modalità per l’accesso alla dirigenza, in conformità con le disposizioni della normativa vigente e dei contratti collettivi di lavoro.

Articolo 14

Attività dell’agenzia

1. L’attività dell’agenzia si uniforma, oltre che ai principi e ai criteri individuati ai sensi dell’articolo 61, comma 3 del decreto istitutivo, alle disposizioni stabilite dalla legislazione vigente nelle materie ad essa affidate e, in particolare, alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legislazione nazionale e comunitaria disciplinante gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.

Articolo 15

Bilancio dell’agenzia

1. Le entrate dell’agenzia sono individuate ai sensi dell’articolo 70, comma 1 del decreto istitutivo.

2. Le norme contenute nel regolamento di contabilità disciplinano in dettaglio le modalità di redazione del bilancio dell’agenzia. Il bilancio dovrà essere redatto secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Articolo 16

Personale e relazioni sindacali

1. Ferme restando le responsabilità vigenti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il personale dell’agenzia uniforma la propria condotta ai principi e alle regole definiti con il regolamento di cui all’articolo 71, comma 2, del decreto istitutivo.

2. L’agenzia adotta un sistema di relazioni sindacali stabile ed aperto alle esigenze di informazione, concertazione e contrattazione con le rappresentanze dei lavoratori. Preliminarmente alla stipula della convenzione di cui all’art. 59 del decreto istitutivo, le linee di pianificazione aziendale sono sottoposte alla valutazione delle organizzazioni sindacali in una apposita sede di confronto; in relazione a ciò, l’agenzia, ferme le proprie determinazioni, attiva la concertazione su tutte le questioni inerenti al rapporto di lavoro, secondo le modalità previste dagli accordi collettivi in vigore.

3. Ai fini della contrattazione collettiva, l’agenzia partecipa, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, alla definizione delle direttive, nel Comitato di settore, per il comparto delle Agenzie fiscali e alla stipula dei contratti collettivi nazionali. La contrattazione integrativa aziendale si svolge nei limiti e per le materie definiti dal contratto collettivo nazionale.

Articolo 17

Norme transitorie

1. Alla data stabilita con il decreto del ministro di cui all’articolo 73, comma 4 del decreto istitutivo, l’agenzia subentra al ministero delle finanze nei rapporti giuridici, poteri e competenze relativi ai servizi ad essa trasferiti o assegnati.

2. Il sistema di relazioni sindacali previsto dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri e dal contratto integrativo del ministero delle finanze è applicato dall’agenzia fino all’entrata in vigore del primo contratto collettivo di lavoro del comparto delle agenzie fiscali.

3. Entro il termine di cui all’art. 26 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il direttore e il comitato direttivo presentano al Ministro una relazione sui risultati raggiunti nell’attività per la ristrutturazione e il primo funzionamento dell’agenzia. Fino all’entrata in vigore del regolamento previsto dall’art. 58, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 300 del 1999, e comunque non oltre sessanta giorni dal termine di cui all’articolo 26 suddetto, nel caso di mancata adozione degli atti necessari al funzionamento dell’agenzia, si applica la procedura di cui all’articolo 69 del citato decreto legislativo n. 300.

Art. 18

Misure per il trasferimento definitivo dei servizi catastali di competenza degli enti locali

1. In base alle direttive del ministro delle finanze, specifiche clausole della convenzione di cui all’articolo 59 del decreto istitutivo assicurano le condizioni ottimali per il trasferimento progressivo dei servizi attinenti alle funzioni conferite agli enti locali dall’articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112. Singoli comuni o, se delegate, associazioni di comuni e comunità montane possono affidare, in tutto o in parte, la gestione di tali servizi con apposite convenzioni all’agenzia.

2. L’agenzia pianifica, nel rispetto delle disposizioni di attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998, le modalità ed i tempi del trasferimento, anche graduale, dei servizi inerenti alla conservazione, utilizzazione ed aggiornamento del catasto di competenza comunale. A tal fine l’agenzia specifica, anche differenziandole per ambiti territoriali costituiti da singoli comuni, associazioni di comuni e comunità montane, le procedure tecniche ed amministrative dirette a garantire l’unitarietà del sistema catastale e, più in generale, il raccordo con le attribuzioni specificate dall’articolo 4 del presente statuto, gli adempimenti e le attività necessarie per l’ordinato trasferimento dell’esercizio delle funzioni.

3. Ai fini di cui al comma 2 è costituito, nell’ambito del comitato direttivo, un comitato ristretto composto dal direttore dell’agenzia e dai due membri designati dalla conferenza Stato-città ed autonomie locali, il quale opera tenendo conto delle direttive impartite dalla conferenza stessa e riferendo periodicamente a tale organo sugli sviluppi del più rapido e generalizzato, effettivo esercizio delle funzioni di competenza dei comuni. La composizione del comitato ristretto può essere modificata con delibera del comitato direttivo, previo parere favorevole della conferenza Stato-città ed autonomie locali.

4. Sino alla data della piena assunzione dell’esercizio delle funzioni conferite agli enti locali dall’articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, la gestione dei relativi servizi è assicurata dall’agenzia.