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Certificazioni ipotecarie

Il certificato ipotecario, richiesto al fine di eseguire determinate transazioni (concessione finanziamenti, assegnazione case popolari, pignoramenti, espropri, …) ovvero per ogni altra occorrenza in cui sia necessario documentare diritti immobiliari, consiste in una attestazione rilasciata dal Conservatore dei registri immobiliari presso gli Uffici provinciali  avente ad oggetto le formalità ipotecarie che sono state eseguite in relazione ad uno o più immobili appartenenti ad una o più ditte (persone fisiche o soggetti diversi dalle persone fisiche).

Gli attestati che possono essere richiesti sono:

  • certificato generale , per dati anagrafici del soggetto o denominazione per persona giuridica;
  • certificato speciale , per dati anagrafici del soggetto o denominazione per persona giuridica e per identificativi catastali dell’immobile;
  • rilascio di copia di nota o di atto.

Il certificato generale per soggetto contiene le copie di tutte le note desunte dall’ispezione cartacea e/o informatizzata nelle quali è presente il soggetto richiesto.

I certificati speciali contengono le note relative ad un soggetto limitatamente ad uno o più immobili specificati.

L'utente, per il rilascio di un certificato ipotecario, deve presentare al servizio certificati dell’Ufficio l’apposito modulo di richiesta (Modulo 311 "Richiesta di certificato o di rilascio di copia" - pdf (93.63 KB) ) ritirato presso l’Ufficio o scaricato dal sito Internet dell’agenzia del Territorio, sottoscritto e compilato, nel quale devono essere indicati, oltre i dati relativi al richiedente, tutte le informazioni e i dati necessari al rilascio della certificazione richiesta.

L’utente dovrà presentare un Modulo 311 - pdf (93.63 KB)  per ogni soggetto per il quale richiede il certificato, corredato da marca da bollo (a meno che il bollo non venga applicato in modo virtuale) secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'utente medesimo dovrà altresì corrispondere l’importo (parimenti dovuto all’atto della richiesta) previsto dalla tabella allegata al decreto legislativo 347/90 come modificata in ultimo dall’art. 7, comma 19 del decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Tale importo è dovuto una volta sola se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre ed i figli, nonché entrambi i coniugi..

L’utente potrà presentarsi per il ritiro del certificato alla data indicata dall’Ufficio al momento della richiesta.

Il rilascio di tali documenti è espletato entro il termine previsto dalla tabella procedimenti legge 241/90 - pdf (98.70 KB)  allegata al Regolamento emanato dal Direttore dell’agenzia del Territorio in attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 241/1990.L’utente può richiedere per iscritto, in casi di particolare urgenza, il rilascio del certificato entro un termine abbreviato rispetto alla normale prassi dell’Ufficio, evidenziando le proprie motivazioni.

Analoga richiesta deve essere presentata dall'utente per il rilascio di copia delle formalità e dei titoli depositati presso la Conservatoria in originale o i cui originali sono depositati negli atti di un notaio o in un pubblico archivio fuori dalla circoscrizione del tribunale nella quale ha sede l'ufficio.

Lo sportello rilascia al richiedente una ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di certificazioni, con l'indicazione del numero di richiesta e dell'importo delle somme eventualmente corrisposte anticipatamente.

I certificati ipotecari contengono, oltre la copia della domanda di parte, l'elenco cronologico e le copie delle relative formalità.

Per il rilascio dei certificati o delle copie sono dovute le tasse ipotecarie previste dalla tabella tasse ipotecarie - pdf (73.61 KB) allegata al decreto legislativo 347 del 1990, come modificata in ultimo dall’articolo 7, comma 19 del decreto legge 262 del 3 ottobre 2006.